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Scaricare materiale coperto da Copyright non è reato se non è per fini di lucro.

Pubblicato: 22 gen 2007 da infamous

La Cassazione ha oggi stabilito che se non c’è un lucro non c’è nemmeno il reato. Non si potrà più incarcerare o multare chi scarica film e musica da internet violando il Copyright.

Chissà come staranno rosicando le varie compagnie che vorrebbero vendervi DVD a tempo, file scaricati da internet che si scancellano e che vorrebbero vedere ogni utente di programmi P2P chiuso in gabbia.

Un’altra dura sconfitta per MPAA e RIAA: come altre corti europee hanno stabilito un utente non è perseguibile per il semplice fatto di aver preso qualcosa che già c’era e che ci sarà anche dopo.

E’ bene riportare anche un po’ di legalese per mostrare come ogni possibile ambiguità del «fine di lucro» sia stata evitata: «deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso».
Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione «non emerge - avvertono i giudici - dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa».

Fonte: L’unità.it

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10 commenti

Commenti dei lettori

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  • Profilo di Vincenzo

    Vincenzo

    22 gen 2007 - 19:34 - #1
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    ora la pirateria non si fermerà più.

  • Profilo di Vincenzo

    Vincenzo

    22 gen 2007 - 19:38 - #2
    0 punti
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    ora la pirateria non si fermerà più.

  • pavel

    22 gen 2007 - 19:51 - #3
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    Giro un commento di Mc Pierce apparso su Dowloadblog:

    “…la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04…”

    Non canterei subito vittoria, la sentenza riguarda un caso precedente al 2004, quindi, prima della simpatica modifica della legge sul P2P.
    Prima la legge puniva solo se si scaricava a scopo di “lucro” (quindi vendita dei contenuti scaricati), dal 2004 in poi lo scopo è diventato di “profitto”, quindi se uno risparmia 20 € non comprando un CD originale ma scaricandoselo dalla rete ne ha tratto un “profitto”.
    Che bella che è la lingua italiana eh?
    A volte basta una parola…

    “…Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”…”

    Cantato vittoria troppo presto?

  • Pak

    22 gen 2007 - 20:16 - #4
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    Il caso è del 2000, attenzione quindi…..

  • Thom

    22 gen 2007 - 20:46 - #5
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    Hanno ragione Pak e pavel: il caso è antecedente alla odierna legge.
    Consiglio di leggere questo articolo prima http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111&r=PI

    ;)

  • Profilo di infamous

    infamous

    22 gen 2007 - 20:47 - #6
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    già, il famigerato decreto urbani…ma è applicabile quella legge?

  • Profilo di dr.apocalypse

    dr.apocalypse

    22 gen 2007 - 21:43 - #7
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    è una sentenza inutile AD OGGI…AD OGGI e DA OGGI è comunque reato…

  • Shinji

    23 gen 2007 - 09:32 - #8
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    Non so voi, ma non scaricando niente e andando a comprare SEMPRE Dvd originali mi sento preso molto per il sedere da questa sentenza.

  • gianni

    23 gen 2007 - 19:09 - #9
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    com’è che però nessuno ha mai rotto le palle per le videocassette registrate da tv o le cassette registrate dalla radio? Ogni tempo ha i suoi sistemi, a differenza di allora si lascia solo troppo spazio alla major

  • Ydan

    17 lug 2011 - 14:40 - #10
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    “com’è che però nessuno ha mai rotto le palle per le videocassette registrate da tv o le cassette registrate dalla radio”

    caro Gianni, è presto detto: la registrazione/duplicazione analogica sia video che tv implica un deterioramento qualitativo sia da parte del supporto magnetico, sia in ogni ulteriore passaggio. La copia digitale non è deteriorabile: se scarico un film in BLUE RAY non compresso, o i file vob originali di un DVD e li duplico “senza ulteriore compressione” (ossia non appliando algoritmi di conversione che ne riducono il peso compromettendo la qualità) la mia non è una copia ma un originale.

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